Di seguito, in questa stessa pagina, troverete il testo dello statuto dell'associazione che con questa link è possibile scaricare nel formato .pdf facilmente consultabile con Acrobat Reader
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il bollettino
da stampare per pagare alla posta la quota di iscrizione
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MASSIMO URBANI
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile
l'ASSOCIAZIONE MASSIMO URBANI
con sede legale in Trevignano Romano 00069 (RM), Via Monterosi 43.
ART. 2 - NATURA
L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza. lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.
ART. 3 - ATTIVITA' E COMPITI
Le finalità dell’Associazione sono:
promuovere la conoscenza e la diffusione dell’opera del musicista Massimo Urbani attraverso l’organizzazione di iniziative artistiche e culturali e con l’istituzione di un archivio mediatico che ne raccolga e cataloghi la produzione artistica;
ideare, organizzare e favorire attività promozionali, concertistiche,
didattiche, editoriali, di ricerca e di documentazione nell'ambito del
jazz e dei suoi rapporti con tutte le culture musicali;
ottenere il riconoscimento del valore artistico, culturale e professionale dei musicisti italiani di jazz, in Italia e all'estero;
proporsi come interlocutore degli enti pubblici, anche partecipando all'organizzazione e alla gestione di iniziative inerenti l'attività musicale;
adoperarsi con enti pubblici, operatori culturali e organizzatori affinché le attività realizzate con sostegno di finanziamenti pubblici rivestano effettivamente un ruolo di promozione culturale e siano pianificate tenendo conto dei progetti dei musicisti italiani;
denunciare abusi o manipolazioni ai danni dei musicisti nell'ambito professionale;
impostare rapporti con altre associazioni e organizzazioni interessate al raggiungimento dello scopo sociale;
perseguire ogni altra attività necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della stessa dovrà essere deliberato dall’assemblea generale dei soci in sessione straordinaria, a maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
ART. 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO
L'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di:
quote annuali di adesione dei soci;
contributi di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati, o di persone fisiche;
sovvenzioni dello Stato;
redditi derivanti dal suo patrimonio;
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività e qualsiasi altra entrata nell'ambito della sua attività e dei suoi scopi statutari.
ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che vengono
in possesso dell'Associazione e di tutte le entrate che possono essere
investite in materiali e beni utili per l'attività ivi compresi i proventi
da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio
Direttivo. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere,
in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma
di restituzione di contributi in precedenza versati.
ART. 7 - SOCI
L'Associazione è formata da soci ordinari e soci sostenitori.
I soci ordinari partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Sono soci ordinari dell'Associazione tutti i musicisti che:
sottoscrivano la quota annuale di adesione; attestino mediante documentazione (articoli, programmi di sala, manifesti, depliant, contratti, registrazioni musicali o dischi) di svolgere attività professionale o semiprofessionale nel campo del jazz. Possono essere eccezionalmente ammessi per meriti artistici anche musicisti di chiara fama sprovvisti della suddetta documentazione. Possono essere inoltre ammessi come soci sostenitori, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, anche studiosi e cultori del jazz non musicisti e anche simpatizzanti la cui autorità, cultura e competenza in settori affini o diversi possano essere di aiuto o di interesse per l'Associazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il predetto termine s'intende che essa e' stata accolta.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.La perdita della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:
a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo
b) delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto. Il C.D. procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.
ART. 8 - ORGANI
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo,
il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente Onorario.
ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente:
in sessione ordinaria almeno una volta l'anno;
in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente, o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.
Anche i soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'assemblea intervenendo nelle discussioni con facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.
ART. 10 - MODALITA' E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti e nomina di volta in
volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni
e delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
E’ ammesso, a tutte le assemblee, l’espressione del voto anche per delega scritta, da conferirsi ad altro socio ordinario. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una, e comunque non sono ammesse deleghe per i ruoli di Presidente, Vice Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può decidere inoltre di eleggere un Presidente Onorario scelto fra personalità della cultura.
L'assemblea:
elegge con voto segreto il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione, i quali rivestono tale carica anche all'interno del Consiglio Direttivo di cui fanno automaticamente parte;
elegge con voto segreto i membri del Consiglio Direttivo;
determina gli indirizzi generali dell'attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
delibera sulle questioni patrimoniali;
approva le modifiche allo Statuto;
stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.
ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
La convocazione si effettua con lettera, contenente l'ordine del giorno,
che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno trenta giorni
prima della riunione.
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 Consiglieri, dal Presidente
e dal Vice Presidente dell’Associazione. La convocazione è effettuata
dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza
di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta ci sia materia su
cui deliberare.
La convocazione si effettua con lettera, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della riunione. E' in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, anche con altri mezzi comunque idonei, la data fissata per la riunione almeno cinque giorni prima della data stessa.
E' inoltre facoltà del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci sostenitori, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione è da considerarsi valida:
in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi (2/3) dei membri;
in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà (1/2) dei membri.
La seconda convocazione non può avvenire a meno di mezz'ora di distanza dalla prima.
Il Consiglio Direttivo si può avvalere dell'attività volontaria dei soci e di eventuali figure esterne che, per competenze specifiche, siano in grado di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo di norma dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per le loro responsabilità; al Consigliere possono essere liquidati i rimborsi di spese sostenute nell'assolvimento di incarichi affidati dal consiglio direttivo.
ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
assicura il disbrigo degli affari correnti;
emana i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il finanziamento delle varie attività dell'Associazione;
rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'assemblea;
delibera i finanziamenti per le attività di cui all'art. 3;
disciplina con regolamento a parte il funzionamento degli organi statutari, per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto;
provvede all'inquadramento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente;
redige il bilancio preventivo e consuntivo;
cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione da o ad essa messi a disposizione.
aggiorna periodicamente l’elenco dei soci e delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
Ogni anno compilerà una relazione illustrativa sulle attività svolte nonché sulla situazione amministrativa.
Tale relazione sarà portata a conoscenza dell'assemblea.
ART. 14 - Il PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE ED IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono eletti direttamente
dall’assemblea dei soci con voto segreto. Durano in carica un anno e
comunque fino all’assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle
cariche sociali; sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi in ogni sede e a qualunque effetto. Può stare in giudizio validamente per conto dell’Associazione, promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l’intera Associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessita' e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Il Vice Presidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza.
Il Presidente Onorario, la cui carica è ricoperta a vita dal musicista Maurizio Urbani, è supervisore dell’attività dell’Associazione e provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i casi in cui essa non dovesse svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie.
Nessun compenso è dovuto al Presidente, al Vice Presidente ed al Presidente Onorario per le loro funzioni e responsabilità.
ART. 15 - RESPONSABILITA'
L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente ed unicamente col patrimonio dell'Associazione.
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1-1 e termina il 31/12 di ogni anno.
ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà le modalità da seguire nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea.
L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguano finalità similari alla disciolta organizzazione.
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.



